
ART. 1 - E' costituita un'associazione sportiva dilettantistica, ai sensi della Legge 289 del 27 dicembre 2002 art.90 (Legge Finanziaria 2003), a durata illimitata, senza fine di lucro, a carattere apolitico ed aconfessionale denominata "ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PALERMOINPOKER", in breve "A.S.D. PALERMOINPOKER", con sede in Palermo, in Via dei Cantieri n°35. In relazione agli scopi che l'Associazione intende raggiungere, potranno essere istituite sedi secondarie, filiali e succursali sia in Italia che all'estero. Le finalità dell'Associazione sono:
propagandare, promuovere e diffondere la pratica di ogni attività sportiva, con le finalità e l'osservanza delle direttive delle federazioni del C.O.N.I., o di Enti di promozione sportiva, o di organismi a cui aderisce; propagandare, promuovere e diffondere, in particolare, il gioco del TEXAS HOLD'EM ; organizzare e gestire l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento alle varie discipline sportive; gestire, per fini statutari, palestre ed impianti sportivi polivalenti pubblici e/o privati; organizzare e gestire corsi e manifestazioni sportive;
organizzare e gestire centri di preparazione, di avviamento e di addestramento alle varie discipline sportive; esercitare tutte quelle funzioni che venissero demandate all'Associazione in virtù di regolamenti e disposizioni delle competenti autorità o per deliberazione dell'Associazione stessa.
L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopraindicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.
ART. 2 - Possono far parte dell'Associazione persone fisiche, enti e/o organismi che condividano gli scopi e le attività sociali.
L'Ammissione all'Associazione da parte dell'aspirante Socio è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo, il cui giudizio è insindacabile e contro la cui decisione non è ammesso appello. Non sono ammessi, a nessun titolo, Soci legati all'Associazione con carattere di temporaneità.
Tutti i Soci hanno il dovere di difendere il buon nome dell'Associazione ed il diritto di usufruire dei servizi e delle prestazioni che l'Associazione stessa può offrire.
I Soci cessano di far parte dell'Associazione per:
La delibera di cancellazione è adottata dal Consiglio Direttivo. I Soci cessati per morosità possono essere riammessi previo versamento di tutte le quote annuali arretrate; radiazione, deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socio che commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione, o che, con la sua condotta costituisca ostacolo al buon andamento, anche sportivo, dell'Associazione. La delibera di radiazione deve essere ratificata dall'Assemblea dei Soci in seduta ordinaria. Il Socio radiato non può essere riproposto.
ART. 3 - Nella pratica delle attività sociali gli elementi morali dovranno prevalere su quelli tecnici e materiali.
ART. 4 - Le entrate dell'Associazione sono costituite:
II patrimonio sociale è costituito:
ART. 5 - Ogni Socio dovrà versare annualmente la quota stabilita dal Consiglio Direttivo. La quota potrà essere versata o in unica soluzione o tramite versamenti periodici.
Soci che a seguito di invito scritto, non provvedano nei trenta giorni successivi alla comunicazione al pagamento delle quote sociali scadute, saranno dichiarati, dal Consiglio Direttivo, sospesi da ogni diritto sociale.
Protrarsi del mancato pagamento delle quote sociali scadute per oltre due mesi comporterà la cancellazione del Socio inadempiente, che sarà deliberata dal Consiglio Direttivo.
Le quote sociali sono intrasmissibili e non sono rivalutabili.
ART. 6 - Gli Organi dell'Associazione sono:
ART. 7 - L'Assemblea dei Soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.
In seduta ordinaria è convocata almeno una volta l'anno entro il mese di Aprile per l'approvazione del rendiconto consuntivo, mentre in seduta straordinaria può essere convocata oltre che dal Presidente e dal Consiglio Direttivo a seguito di propria deliberazione, anche su richiesta dalla maggioranza assoluta dei Soci, i quali presenteranno apposita domanda al Presidente, proponendo l'ordine del giorno. In tal caso, l'assemblea dovrà essere convocata entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.
Possono partecipare all'Assemblea con diritto di voto tutti i Soci in regola con gli obblighi associativi e che abbiano una anzianità di iscrizione in qualità di Socio di almeno tre mesi. In assemblea, sia ordinaria che straordinaria non è ammessa la delega
ART. 8 - La convocazione dell'Assemblea dei Soci in seduta ordinaria e straordinaria deve avvenire con avviso scritto da inviarsi ai Soci, almeno dieci giorni prima della data stabilita e/o mediante affissione dell'avviso di convocazione presso la sede sociale e deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché gli argomenti posti all'Ordine del Giorno.
L'Assemblea è valida in prima convocazione quando sono presenti almeno la metà dei Soci. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione, la stessa è regolarmente costituita, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti. Essa decide a maggioranza di voti.
Per le assemblee elettive, tanto in prima quanto in seconda convocazione, è richiesta la presenza di oltre un terzo dei Soci.
Le relative delibere devono essere assunte a maggioranza assoluta dei votanti. Per le modifiche allo Statuto sociale occorre la maggioranza qualificata di due terzi dei Soci. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o in caso di suo impedimento dal Vice Presidente. Il Presidente o chi ne fa le veci incarica qualcuno dei presenti a svolgere le funzioni di segretario.
Le votazioni avvengono per alzata di mano o per appello nominale. Le deliberazioni dell'Assemblea, prese validamente a norma del presente Statuto, vincolano tutti i Soci ancorché assenti o dissenzienti.
ART. 9 - L'Assemblea dei Soci, in sede ordinaria:
L'assemblea dei Soci in sede straordinaria:
ART. 10 - Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione; sovrintende a tutta l'attività della Stessa e compie tutti gli atti non espressamente riservati alla competenza dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo.
In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente, questi è sostituito dal Vice Presidente. Il Presidente può deliberare in via d'urgenza su materie di competenza del Consiglio Direttivo. Tali deliberazioni devono essere sottoposte a ratifica del Consiglio stesso, nella prima riunione successiva, e fra l'altro, dovrà verificare se nei casi sottoposti sussistevano gli estremi dell'urgenza tali da legittimare l'intervento.
ART. 11 - Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Segretario e da due consiglieri, eletti dai Soci. Essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
Risultano eletti i Soci che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. Tutti i Soci in regola con il pagamento delle quote o che non siano sottoposti ad un provvedimento disciplinare da parte dell'Associazione o delle Federazioni, sono liberamente eleggibili quali componenti degli organi amministrativi della Associazione. Il Consiglio Direttivo elegge tra i propri membri il Vice Presidente ed il Segretario dell'Associazione.
Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo riterrà opportuno ovvero quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei Consiglieri.
Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo nel quale ha voto decisivo in caso di parità.
Il Vice Presidente sostituisce il presidente assumendone i poteri, in caso di impedimento o assenza.
Il Segretario assicura l'esecuzione di tutti gli adempimenti e decisioni deliberate dal Consiglio Direttivo.
Al Consiglio Direttivo sono devolute tutte le attribuzioni inerenti l'organizzazione e la gestione amministrativa e tecnica dell'Associazione.
Tra l'altro il Consiglio Direttivo:
Qualora vengano a mancare uno o più componenti del Consiglio Direttivo, in numero inferiore alla metà, il Presidente ed il Consiglio Direttivo non decadono e dovranno provvedere al reintegro dei Consiglieri mancanti per cooptazione, fino alla prima Assemblea Ordinaria utile, che dovrà provvedere all'elezione dei Membri cessati. Le dimissioni del Presidente dell'Associazione o della metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo - anche non contemporanee - comportano la decadenza di tutto lo stesso Consiglio e la convocazione, nel termine improrogabile di trenta giorni dell'Assemblea dei Soci per le nuove elezioni, da effettuarsi al massimo entro i successivi trenta giorni.
Rimane in carica solo il Presidente per l'ordinaria amministrazione sino allo svolgimento della predetta Assemblea. In caso di impedimento definitivo del Presidente decade l'intero Consiglio Direttivo. Il Vice Presidente, o il Consigliere più anziano di carica, assume l'incarico dell'ordinaria amministrazione e procede alla convocazione, nel termine improrogabile di trenta giorni dall'evento, della prescritta Assemblea da effettuarsi al massimo entro i successivi trenta giorni, nel corso della quale si provvede al rinnovo delle cariche.
ART. 12 - E' fatto espresso divieto agli Amministratori di ricoprire cariche sociali in altre società e associazioni sportive nell'ambito della medesima disciplina sportiva; mentre è fatto espresso divieto all'Associazione di corrispondere compensi o onorari o qualsiasi altra forma di remunerazione in natura anche sotto forma di agevolazioni o facilitazioni, a Soci o componenti di organi deliberativi e/o di controllo per l'attività svolta all'interno dell'Associazione, avendo tutte le cariche sociali, carattere onorario.
I Soci e gli amministratori avranno il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione.
E' obbligo dell'associazione di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI, nonché agli statuti ed ai regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali o degli Enti di Promozione Sportiva cui la stessa intende affiliarsi.
ART. 13 L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare. Entro quattro mesi dalla chiusura di ogni esercizio finanziario il Consiglio Direttivo procede alla convocazione dell'Assemblea dei Soci per sottoporre all'approvazione il rendiconto consuntivo per l'anno sociale appena trascorso.
E' fatto espresso divieto di distribuire anche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.
II divieto di cui al comma che precede non si applica nel caso la destinazione o la distribuzione sia effettuata in ottemperanza ad un obbligo di legge.
Eventuali poste attive dovranno comunque essere reinvestite nell'attività sociale.
Il rendiconto consuntivo deve restare depositato presso la sede dell'Associazione nei dieci giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione a disposizione di tutti coloro che abbiano interesse alla sua consultazione.
Gli eventuali utili della gestione, anche commerciale, dovranno essere reinvestiti nell'ambito dell'attività istituzionale dell'Associazione.
ART. 14 - Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio Arbitrale costituito secondo le regole previste dalle Federazioni Sportive e/o dagli Enti di Promozione Sportiva di appartenenza dell'associazione.
In tutti i casi in cui, per qualsivoglia motivo non fosse possibile comporre il Collegio Arbitrale secondo le indicazioni delle Federazioni Sportive e/o dagli Enti di Promozione Sportiva di appartenenza, questo sarà composto da numero tre arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo con funzioni di presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale ove ha sede l'associazione.
La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio Arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di venti giorni dalla data dall'evento originante la controversia ovvero dalla data di cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.
L'altra parte dovrà nominare il proprio arbitro entro il successivo termine perentorio di venti giorni dal ricevimento della raccomandata di cui al precedente punto ed in difetto l'arbitro sarà nominato su richiesta della parte che ha promosso l'arbitrato, dal Presidente del Tribunale ove ha sede l'associazione.
L'arbitrato avrà sede ove ha sede l'associazione, ed il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto, come irrituale.
ART. 15 - Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dalla Assemblea dei Soci convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno i quattro quinti dei Soci presenti che costituiscono almeno i due terzi di tutti i Soci.
Così pure la richiesta dell'Assemblea Straordinaria da parte dei Soci avente per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno quattro quinti dei Soci, con esclusione delle deleghe. In caso di scioglimento dell'Associazione, la stessa Assemblea Straordinaria dei Soci, acquisito il parere di cui all'Organo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n° 662, delibera sul patrimonio sociale che può essere, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, devoluto o alle Federazioni del C.O.N.I. ove risulta affiliata l'Associazione, o ad altra Associazione con finalità analoghe, o destinato a finalità di pubblica utilità.
ART. 16 - Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti delle Federazioni Sportive e/o degli Enti di Promozione Sportiva a cui l'associazione è affiliata ed in subordine le norme del codice civile.